detrazione fiscale 2024 per addolcitore acqua

Detrazione fiscale addolcitore acqua

Il bonus per addolcitori acqua

Gli addolcitori d’acqua migliorano l’efficienza energetica infatti proteggono dal calcare la caldaia e gli elettrodomestici che utilizzano acqua, ne migliorano il rendimento e ne estendono la durata.
I benefici di questo dispositivo sono evidenti al punto che i Ministeri competenti li hanno inclusi nelle detrazioni fiscali ormai da diversi anni.

Il bonus addolcitore riguarda anche le “ristrutturazioni edilizie” ovvero gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
È infatti possibile fruire della detrazione per le spese relative all’installazione degli addolcitori di acqua domestici se l’intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli relativi impianti (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.3),
Per questi interventi è prevista la detrazione Irpef al 50%. Oltre alla detrazione, in base alla normativa vigente, l’installazione è agevolata con l’aliquota Iva al 10%.
Il bonus per l’addolcitore acqua alle indicate condizioni con la detrazione al 50% nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato al 31/12/2024.
Salvo proroghe, la norma a regime prevede la detrazione nella misura del 36%.

Detrazione fino al 65% e Superbonus per l’addolcitore domestico

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 19 febbraio 2007, sancisce le disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006 n.296. Pertanto, i titolari di immobili che intendano effettuare opere di riqualificazione energetica, possono avvalersi di un beneficio fiscale per l’acquisto di un addolcitore. L’importo da detrarre si ottiene calcolando il 65% delle spese di riqualificazione effettivamente sostenute e rimaste a carico (quindi per i privati va considerata anche l’IVA, poiché versata al prestatore d’opera) con un valore massimo di spesa che varia a seconda della tipologia di lavori effettuati.

L’addolcitore può essere detratto al 65% solo se inserito in un contesto di riqualificazione energetica e solo se connesso all’acquisto di un impianto (es. caldaia a condensazione e termoregolazione). I requisiti prestazionali dell’impianto devono essere asseverati da un tecnico abilitato.

La detrazione addolcitore al 65% è stata prorogata, al 31/12/2024.

Superbonus 110 e Addolcitore

L’addolcitore rientra anche nel cosiddetto “Superbonus del 110%” come intervento trainato, alle condizioni previste per fruire dell’agevolazione del 65%. Il superbonus è stato oggetto di molti interventi normativi fino ad arrivare al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Si ricorda che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino al 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

L’aliquota del 110% inoltre si applica fino al 31.12.2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30.9.2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Decreto Salvabonus e addolcitori

Il Decreto Salvabonus (DL 212/2023) ha da ultimo previsto che la detrazione spettante per gli interventi superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (che sino al 31.12.2023 può essere del 110% o del 90% a seconda dei casi), per la quale si è optato per la cessione o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 dello stesso DL 34/2020, sulla base di SAL effettuati fino al 31.12.2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati.

Lo stesso provvedimento inoltre prevede un contributo sulle spese che saranno sostenute per l’ultimazione dei lavori tra l’1.1.2024 e il 31.10.2024 da coloro che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (il reddito di riferimento si calcola, secondo le regole di cui al co. 8-bis1 dell’art. 119 del DL 34/2020, in funzione della composizione del nucleo familiare).

Il contributo testualmente riguarda, tra gli altri:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Trattandosi di problematiche tecniche molto complesse e dipendenti da condizioni soggettive oltre che oggettive, è sempre consigliabile rivolgersi ad un commercialista.

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